Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione fissano un importante principio in tema di cittadinanza, adottando un canone interpretativo favorevole ai cittadini naturalizzati, avente nello specifico ad oggetto i figli minorenni di chi è stato cittadino italiano per discendenza, salvo successiva perdita del suddetto status da parte del genitore, una volta naturalizzatosi in altro paese estero.
La vicenda contenziosa trae origine da una controversia promossa dinanzi al Tribunale di Roma che, con sentenza n°15568/2019, rigettava la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, sul presupposto che il padre degli istanti, figlio di madre emigrata negli Stati Uniti nel 1933, avesse perso la cittadinanza italiana in conseguenza della naturalizzazione della madre, avvenuta durante la minore età ai sensi dell’art 12 comma 2 L.555/1912.
La Corte D’Appello – rigettato il gravame teso a riformare la sentenza di primo grado – confermava il principio applicato dal Tribunale ai sensi dell’art.12 della L.555/1912, ribadendo come, il minore non emancipato, perda la propria cittadinanza in conseguenza dell’acquisizione di quella dello stato del genitore naturalizzato, non rilevando, nel caso di specie, la possibilità di acquisizione dovuta allo ius soli, e richiamando altresì, per l’applicazione dei suddetti principi, la sentenza della Corte Costituzionale n°30/1983, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.1 n.1-2 e 10 L.555/1912, una volta escluso che la trasmissione potesse aversi anche in riferimento al genitore materno.
Le parti attrici incardinavano giudizio di legittimità sulla base di quattro motivi di ricorso, diretti ad ottenere la cassazione della sentenza di secondo grado.
La prima Sezione della Corte di Cassazione, a seguito di ordinanza interlocutoria n°20122/2025, deferiva la trattazione della causa alle Sezioni Unite chiamate dunque a pronunciarsi su due principi fondamentali:
- Se il figlio di un cittadino italiano nato all’estero, potendo acquisire sia la cittadinanza italiana per iure sanguinis, quanto quella dello Stato di nascita per iure soli, abbia o meno diritto a conservare la doppia cittadinanza in applicazione dell’art.7 piuttosto che dell’art.12 L.555/1912;
- Se il citato art.12 L.555/1912 debba assumere portata generale, applicabile erga omnes, ovvero risulti esclusa l’applicazione da quelle circostanze rientranti nel disposto di cui all’art.7 L.555/1912;
Il Supremo Collegio, stante la formulazione di quattro motivi di censura, ha statuito per l’accoglimento del ricorso, in funzione della fondatezza del primo motivo articolato, assorbente le altre censure prospettate.
In dettaglio, con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione o falsa applicazione ex art 360 cpc comma 1 n. 3, in relazione agli artt. 7, 8 n.2 e 12 L. N. 555/2012, per aver la Corte di Appello escluso la conservazione della cittadinanza italiana in capo al padre degli odierni ricorrenti in applicazione dell’art.12, stante la prevalenza del regime speciale previsto dall’art.7 per i soggetti bipolidi, nati fuori dai confini nazionali.
La Corte, in via preliminare alla trattazione, rileva come la questione debba essere risolta solo con riguardo alla L.555/1912 ed al rapporto intercorrente tra gli artt. 7 e 12, stabilendo quale norma individui un’applicazione di carattere generale e quale individui la relativa eccezione, non trovando applicazione, nel caso di specie, l’art.3 bis L.91/1992 introdotto dall’ art. 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36 e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2025 n. 74.
Le Sezioni Unite, nel prosieguo della trattazione, evidenziano come, la Pubblica Amministrazione, per oltre un secolo, in tema di domande di cittadini richiedenti il riconoscimento iure sanguinis, che avevano acquistato la cittadinanza estera per ius soli, ha sempre riconosciuto la cittadinanza italiana.
L’Orientamento risulta confermato anche nei due pareri del Consiglio di Stato n.1820/1975 e 1060/1990, di cui il primo espressamente riporta come “l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore comporta, senz’altro di regola, l’acquisto di tale cittadinanza da parte del figlio minore, ma la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non comporta senz’altro la perdita della cittadinanza suddetta da parte del figlio minore”.
Più nello specifico, si evidenzia altresì che il Ministero degli Interni e degli Esteri, mediante numerose circolari coerenti con i richiamati pareri, abbia precisato come, la naturalizzazione del genitore presso uno stato estero successiva alla nascita del figlio, non comporti pure la perdita della cittadinanza italiana per lo stesso figlio nato e residente in uno Stato estero, di cui fosse considerato cittadino alla nascita in virtù dello ius soli.
Sebbene anche numerose voci dottrinali si siano espresse in termini analoghi -riconoscendo la pertinenza di un diritto fondamentale alla stabilità e salvaguardia della cittadinanza già posseduta-, di diverso avviso si è dimostrata la giurisprudenza di legittimità succedutasi sino alla odierna pronuncia.
Alcune delle più recenti ordinanze della Corte di Cassazione -a titolo di esempio n°454/2024, 3564/2024 e 17161/2023- hanno infatti delibato come, pur riconoscendo la bipolidia come fenomeno giuridico e non di mero fatto, attributivo della doppia cittadinanza ex art.7, la circostanza che il minore sia figlio di persona che perda (volontariamente) la cittadinanza rende di automatica applicazione l’art.12, e ciò in quanto la perdita del diritto da parte del padre, assunto in veste di “capo famiglia” titolare di patria potestà, produce effetti nella sfera giuridica dei figli minori sottoposti.
Una simile interpretazione non è stata ritenuta condivisibile dalle Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in merito alla odierna questione.
Prendendo spunto dagli approdi raggiunti in tempi recenti dalle stesse Sezioni Unite con le Ordinanze 25317 e 25318 del 2022, si evidenzia come, l’art.7 preveda che il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, del quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, salvo specifica manifestazione di volontà successiva al raggiungimento della maggiore età.
Il successivo art. 8 prevede la perdita della cittadinanza per chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera, o chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, per poi stabilire la propria residenza all’estero.
Da ultimo l’art. 12, in netto contrasto, prevede che i figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che, risiedendo all’estero, conservino secondo la legge dello Stato a cui appartengono la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.
Appare chiaro come il legislatore abbia inteso provvedere diversamente alla gestione di due fattispecie non assimilabili in quanto, nel primo caso, il soggetto nasce nello stato che lo riconosce proprio cittadino iure soli (acquisto originario) mentre, nel secondo caso, l’acquisto e/o la perdita della cittadinanza da parte del genitore riverbera i propri effetti verso il figlio (acquisto non originario o derivato).
La fattispecie prevista dall’art.12 è dunque inapplicabile alla condizione del figlio, il quale al momento della nascita acquisti il possesso di due cittadinanze, poiché la norma non aderisce al bipolide per nascita ma a chi abbia, al momento della perdita della cittadinanza italiana del genitore esercente la patria potestà, la sola cittadinanza italiana.
La recente questione delibata dalle Sezioni Unite segna, dunque, uno spartiacque rispetto all’ermeneutica adoperata in riferimento alla normativa di cui alla L.555/1912 in tema di acquisto e perdita della cittadinanza, sancendo principi di diritto totalmente opposti rispetto al precedente tenore giurisprudenziale e così enucleati:
- la disciplina prevista dall’ art. 3-bis L. 91/1992, introdotto dall’ art. 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36 e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2025 n. 74, non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino precedenti che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore;
- la piena equiparazione della madre al padre in seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune
- il minore non emancipato, ai sensi dell’art. 7 L. 555/1912, nato all’estero da cittadino o cittadina italiano/a in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età ovvero ottenuta l’emancipazione;
- il minore non emancipato, ai sensi dell’art. 12 L. 555/1912, che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare -a titolo non originario- quella straniera (Corte di Cassazione, Sezioni Uniti Civili, sentenza 29 Luglio 2026 N. 24184).

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