Il mandato di arresto europeo opera per la sola concreta equipollenza del reato con il paese straniero, a prescindere dalla sua qualificazione

La Corte di Legittimità riconosce il sempre maggiore impulso del mandato di arresto europeo (MAE), alla luce delle innovazioni introdotte dal Decreto legislativo N° 10 del 2 Febbraio 2021 [disciplina introdotta come notorio a seguito di legge delega N° 119/2019, tesa ad armonizzare la legge interna sul MAE alla decisione quadro 2002/584/GAI, tanto in ordine alle procedure di consegna ed agli obblighi preventivi di informazione, quanto alla disciplina del rifiuto]. Il Giudice di merito, dopo avere ricevuto, per reati di stupefacenti, un primo mandato di arresto europeo -eseguito mediante consegna dell’imputato al paese estero- è chiamato a vagliare un secondo MAE dello stesso paese membro, qualificato come richiesta di estensione ex art. 26 D. L.vo N° 69/2005, trattandosi questa volta di reati di truffi, commessi mediante costituzione di apposita associazione delittiva. A tale richiesta si oppone il prevenuto, difettando a suo dire la doppia incriminazione nel paese richiedente, e comunque l’erroneo vaglio del rifiuto facoltativo ex art. 18 bis L. N° 69/2005, a fronte di reati ipoteticamente commessi nel territorio italiano. Entrambi i motivi vengono disattesi dal Giudice di Legittimità, mediante pronuncia che recepisce appieno lo spirito, e poi i contenuti del testo novellato. Circa la doppia incriminazione, ritiene la Corte che l’art. 7 D. L.vo N° 69/2005, debba essere interpretato ritenendo ossequiato il suddetto requisito allorquando la fattispecie delittuosa, e non già la norma incriminatrice, sia prevista come reato nell’ordinamento straniero, a nulla rilevando la diversità del testo, gli elementi richiesti per la configurabilità (in specie la possibilità di procedere ad eventuale querela), oppure il trattamento sanzionatorio. Contenuti in detti termini destinati a prevalere altresì sul riepilogo contenuto nella apposita scheda trasmessa alla Corte d’Appello italiana. Approccio destinato a superare ogni ulteriore vaglio concernente la deroga alla doppia punibilità prevista dall’art. 8 L. N° 69/2005, nella parte in cui prevedere la operatività del MAE, a prescindere dalla doppia punibilità, qualora i reati per cui si procede sono puniti con una pena pari o superiore ad anni tre. Anche l’ulteriore motivo concernente l’omesso vaglio del rifiuto facoltativo registra un approccio speculare: all’avvenuta commissione del presunto delitto, precipuamente nel territorio italiano, deve tuttavia preferirsi l’avvenuta istruzione del procedimento nel paese estero (Corte di Cassazione, Sezione Feriale, sentenza 3 Agosto 2023, N° 34409).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto Cosenza Napoli

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