Intangibile il diritto alla restituzione del terreno occupato, nel caso di annullamento della procedura espropriativa

La Corte di Cassazione ribadisce il primato della legislazione sovranazionale, destinata a prevalere sulla normativa dello stato membro, in ipotesi di contrasto. Tale canone di lettura trova puntuale impiego nelle ipotesi di occupazione di terreno, da parte di un soggetto pubblico, per finalità di edilizia residenziale pubblica. Qualora l’Ente pubblico non adotti il decreto di esproprio, o comunque non completi la procedura di coatta apprensione, non potrà più operare il principio a suo tempo fissato dall’art. 3 L. N° 458/1988 -se applicabile ratione temporis– , secondo cui il privato, nelle evenienze citate, ha diritto al risarcimento del danno, ma non alla restituzione dell’area. Tale principio è contrario all’art. 1 del Protocollo Addizionale della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ed all’art. 42 della Costituzione, e pertanto il privato ha sempre titolo nel chiedere la tutela in forma specifica, e non solo per equivalente (Cassazione Civile, Sezione Iª, sentenza 26 Maggio 2022, N° 17017)

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