Pregiudiziale sportiva per l’eventuale esclusione di un club dal campionato di calcio, non passibile comunque di estendersi ai requisiti economici e finanziari prefissati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio è nuovamente intervenuto sul contenzioso promosso dalle società di calcio avverso la mancata iscrizione al campionato disposta dalla FIGC, circoscrivendo i margini di operatività della giurisdizione amministrativa. Il c.d. Manuale delle Licenze (ovvero l’atto con cui la F.I.G.C. fissa annualmente gli adempimenti legali, economico-finanziari, sportivi e organizzativi, necessari per ottenere la licenza nazionale per l’iscrizione ai campionati professionistici) costituisce atto amministrativo collettivo, passibile di generare una immediata lesione nella sfera giuridica dei destinatari -le società calcistiche-, e dunque da impugnare entro il termine decadenziale fissato dall’art. 41 D. L.vl N° 104/2010. E’ pertanto aprioristicamente tardivo il ricorso con cui le società di calcio pretendano invalidare il Manuale delle Licenze, in uno al provvedimento di esclusione dal campionato sportivo. Altresì, i provvedimenti di esclusione soggiacciono pure alla regola della c.d. pregiudiziale sportiva, e pertanto l’accesso alla giustizia amministrativa è possibile solo dopo avere esperito i rimedi previsti dall’art. 3 ultima parte del d.l. 19 agosto 2003 n.203, come modificato dall’art. 1 commi da 647 a 650 della l. 30 dicembre 2018 n.145 (TAR Lazio, sentenza 30 Maggio 2022, N° 7045).

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