Le monete virtuali sono prodotti finanziari, da intendersi quale proposta di investimento da parte dell’exchanger.

Nel riformare il provvedimento di rigetto della misura cautelare reale, reso dal Tribunale del riesame all’esito di appello del PM ex art. 310 cpp, la Corte di Cassazione si sofferma su un tema, poco esplorato, concernente la nozione di criptomoneta e gli obblighi in capo all’exchanger (ovvero il soggetto che gestisce le piattaforme tecnologiche su cui avviene lo scambio della relativa entità economica virtuale). Dopo avere rammentato la diversa prospettiva tra il legislatore comunitario (la diretta 2018/843/UE del 30 Maggio 2018 è incentrata, come notorio, sulla sola prospettiva di scambio della moneta virtuale) e la normativa nazionale (l’art. 1 D. L.vo N° 231/2007, di contro, definisce la moneta virtuale la rappresentazione digitale di valore finalizzata non solo allo scambio, ma altresì all’investimento), il Giudice nomofilattico equipara gli exchanger ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione nel registro OAM -Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi- con relativo obbligo di comunicazione al Ministero Economia e Finanze. Obbligo esteso dal D. L.vo N° 90/2017 e poi dal D. Lvo N° 125/2019 anche al wellet provider (gestori di portafogli virtuali per conto terzi). La connotazione eminentemente finanziaria di ogni operazione virtuale di moneta, proprio perché insita ad un investimento, impone al proponente osservare gli adempimenti previ di cui all’art. 91 TUF, e la relativa inosservanza integra gli estremi del delitto p. e p. dall’art. 166 D. Lvo N° 58/1998. La portata di investimento finanziario si desume dalla sussistenza di un triplice ordine di fattori (impiego di capitali; aspettativa di rendimento; alea nell’operazione), e pertanto la valuta virtuale deve essere considerata uno strumento di investimento, assoggettato alla normazione finanziaria in ordine alla iscrizione all’albo ed agli obblighi informativi in favore degli investitori (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza 22 Novembre 2022, N° 44378).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto Cosenza Napoli

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