Licenziamento docente graduatoria GPS

Può il dirigente scolastico licenziare il docente e cancellarlo dalle Graduatorie Provinciali Supplenze -GPS- per presunta mancanza di titoli?

Il Tribunale di Pisa ritiene l’operato del dirigente scolastico illegittimo, ed accoglie il ricorso di chi scrive, ordinando la reintegra nel posto di lavoro ed il reinserimento del docente nelle GPS per il biennio 2024-2026.

In dettaglio, la docente, dopo aver conseguito la laurea triennale, ed una volta completato il percorso formativo volto al conseguimento di 60 CFU/CFA (art. 7 DPCM del 04.08.2023), ha presentato domanda di partecipazione per l’inserimento nelle graduatorie GPS, ai sensi del D.M. del 19.02.2025 n. 26, denominato come notorio “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze GPS del personale docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito 16 Maggio 2024 N. 88”.

Una volta entrata nelle graduatorie GPS per la classe di concorso B012 -Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e Microbiologiche per il biennio 2024-2026-, veniva sottoscritto con un Istituto Superiore di Pisa un contratto di lavoro a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell’art. 39 CCNL 18.01.2024; usuale contratto per la durata di dieci ore settimanali, con decorrenza dal mese di settembre 2025 e sino al successivo mese di giugno 2026.

Il dirigente scolastico, dopo due mesi dall’avvio del rapporto di lavoro, effettuate le verifiche sui titoli della docente, rilevava non essere l’insegnante munita del diploma di istituto tecnico, bensì della licenza classica -accertamento dei titoli effettuato dal docente ai sensi della D.P.R. 19/2016 e s.m.i., la cui Tabella B prevederebbe il possesso di specifici diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, tecnico o professionale-.

Ne seguiva dapprima l’annullamento dell’abilitazione, da parte dell’Università Telematica Pegaso di Napoli, oggetto di separata impugnativa dinanzi al TAR Napoli, accolta dal Tribunale adito dalla docente. L’Organo di Giustizia Amministrativa, al riguardo, evidenziava riportarsi nel bando di concorso istituito dall’università privata la possibilità di accesso anche per i titolari di laurea triennale -e ciò a prescindere dal conseguimento del diploma di istruzione secondaria-, e per effetto del canone di autovincolo della pubblica amministrazione, tale da intendere ai suddetti fini pure l’università privata.

Il ricorso della docente, e la preservazione del titolo di abilitazione all’insegnamento, veniva fondati sull’assorbente rilievo secondo cui “quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di autovincolarsi, stabilisce le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che le è impedita la loro disapplicazione e che la violazione di quelle determina l’illegittimità delle relative determinazioni”.

A causa del deficit formativo, il dirigente scolastico, ritenuto prescindere dagli esiti della sentenza assunta dal TAR Napoli -divenuta nelle more irrevocabile-, provvedeva dapprima a licenziare la docente, di seguito a cancellare l’insegnante dalle graduatorie GPS formate per il biennio 2024/2026.

L’insegnante decideva a quel punto adire il giudice del lavoro [si rammenta al riguardo il principio dettato dalla Corte di Cassazione per regolare la giurisdizione del giudice ordinario, secondo cui “in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia rettificato un punteggio già attribuito ovvero depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atti inerenti a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull’accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego” (Cass., Sez. Un., n. 22693/2022)], proponendo ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc, volto a sollecitare l’immediata reintegra nel posto di lavoro ed in reinserimento nelle graduatorie GPS. Nell’ambito del giudizio incardinato presso il Tribunale di Pisa il Ministero ha inteso resistere, ribadendo non avere la docente i titoli per potere seguitare nel contratto di lavoro.

Il Tribunale adito ha di contro accolto i motivi addotti dall’insegnante, ed ha così ordinato al ministero la reintegra nel rapporto di lavoro e l’inserimento nelle GPS -passaggio ultimo necessario al fine di consentire alla docente di potersi poi iscrivere nel successivo biennio 2026-2028-.

Per il Tribunale adito assumono portata solutoria un duplice ordine di fattori; viene rilevata innanzitutto la incompetenza funzionale del dirigente scolastico nella adozione dei provvedimenti di licenziamento e cancellazione del docente dalle graduatorie GPS.

Secondo la disciplina di riferimento, ed in particolare l’Ordinanza Ministeriale N. 88/2024, volto a sancire il riparto di competenze tra i dirigenti scolastici e gli uffici scolastici, i primi sono titolari di un mero potere di impulso, gli ultimi di contro sono riservatari di ogni potere di esclusione: per come sancito dal comma VI° dell’art. 8 O.M. 88/2024, “in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria”.

Il dirigente scolastico ha pertanto un potere di segnalazione ed impulso, fermo rimettersi all’organo provinciale l’adozione del provvedimenti inflittivi, nel caso di specie dunque viziati da straripamento di potere.

Evidenzia il Tribunale adito la fondatezza del ricorso, e ciò a prescindere dal vizio di incompetenza. Il Ministero non poteva procedere al licenziamento della docente, perché la stessa, una volta concluso positivamente il giudizio dinanzi al TAR Napoli, è pienamente titolata alla perdurante iscrizione nelle GPS. Secondo quanto sancito dall’art. 1, co. 1, D. M. N° 26 del 19 Febbraio 2025, “possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia … i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 Giugno 2025”. Non è pertanto possibile per il Ministero considerare la docente senza titoli, erodendo il percorso formativo sottostante l’abilitazione (Tribunale di Pisa, Ordinanza 25 Febbraio 2026, RGL 34/2026).

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