La Corte di Cassazione torna su un argomento di grande attualità, attese le grandi implicazioni pratiche, nei sempre crescenti casi di disgregazione del nucleo familiare, sovente cagionato dalla infedeltà di uno -se non entrambi- dei coniugi. E’ proprio in questi casi che, i coniugi, nella concitazione del momento, si preparano ad intraprendere una battaglia legale -non sempre animata da propositi di stretta opportunità economica-, affilando le armi processuali; in questa attività di allestimento di un quadro probatorio utile a sostenere le proprie tesi, e ad ascrivere le colpe all’altro coniuge, un aspetto fondamentale riguarda la portata probatoria dei messaggi scambiati tra l’altro coniuge e l’amante di turno. Messaggi spesso piccanti, gratuitamente denigratori verso il coniuge che subisce il tradimento, e quindi potenzialmente idonei ad avallare l’eventuale responsabilità del soggetto fedifrago nel fallimento dell’unione familiare. E’ altrettanto notorio come, le piattaforme più in uso per lo scambio di messaggi e files -si pensi a WhatsApp, come pure ad Instagram e Facebook, per citarne solo alcune- non permettono di scaricare le conversazioni in un file con il medesimo aspetto grafico, ma solo di riportarne in un file di word i contenuti, oppure di catturare lo schermo -metodica ultima denominata screenshot.
La cattura dell’immagine dello schermo (tipico il caso dello smartphone) costituisce una metodica da più tempo sdoganata dalla giurisprudenza di Cassazione, tanto in ordine alle possibili implicazioni civilistiche che penalistiche; si ricorsi al riguardo la recente Ordinanza di Legittimità N° 34212/2024, volta a ribadire come gli screenshot, ovvero le immagini catturate dallo schermo di un cellulare, assumono valore probatorio pieno in giudizio.
La questione oggi affrontata dalla Suprema Corte riguarda il diverso caso del coniuge che affida la prova della domanda di addebito [si rammenta essere quest’ultimo un giudizio autonomo di colpa, disciplinato dall’art. 151 codice civile, che la parte può intraprendere nel giudizio di separazione, con il proposito di ascrivere la responsabilità nella fine dell’unione familiare all’altro coniuge] alla trascrizione dei messaggi su un file di word, a quel punto di solo testo, senza alcuna implicazione grafica rispetto a quanto presente nell’applicativo per lo scambio di conversazioni e files.
La vertenza scrutinata dalla Corte Suprema inizia con un giudizio di separazione giudiziale e domanda di addebito, intrapreso dalla moglie in danno del marito, sul presupposto che quest’ultimo abbia obliterato la moglie sul pieno morale e psicologico, per poi da ultimo intraprendere una relazione, volta a demolire definitivamente l’unione coniugale. La prova della infedeltà si sostanziava in un file contenente la trascrizione dei messaggi tra il marito e l’amante, contenenti oltremodo giudizi denigratori verso la moglie.
La domanda di addebito, respinta in primo grado, veniva di contro accolta in appello, sul presupposto che, tutte le condotte improprie assunte dal marito in costanza di matrimonio [la moglie allegava sul punto di aver subito da parte del marito un lavoro sistematico di disistima teso a farla desistere dal proposito di trovare un’occupazione, impedirle di guidare, sino a ridurla in uno stato di sudditanza e dipendenza affettiva e materiale], non potevano esimere quest’ultimo dall’addebito, ma semmai avallarlo, in presenza di una sopravvenuta infedeltà. L’opera di demolizione psicologica, posta in essere dal coniuge, non era sintomatica di una crisi pregressa -a quel punto idonea a rendere irrilevante ai fini del contendere il sopravvenuto tradimento-, ma costituiva solo la premessa di un disegno unitario, pure caratterizzato dalla infedeltà, pienamente deputato ad avallare la domanda di addebito ex art. 151 cc.
La sentenza di secondo grado viene impugnata dinanzi al Giudice di Legittimità dal coniuge soccombente, con un unico motivo di appello, sul presupposto che il giudice abbia elevato al rango di prova una trascrizione priva del file audio. Tale manchevolezza, a detta del marito ricorrente, precluderebbe qualsiasi impiego dal punto di vista probatorio, ed escluderebbe altresì la necessità di contestarne il contenuto ex art. 2712 cc, previsione ultima da applicare solo laddove il mezzo di prova di tipo magnetico consenta assolo di avallarne il contenuto.
La Corte di Legittimità respinge il ricorso, adottando un principio informatore del tutto opposto.
In dettaglio, premettono i giudico come, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; tale disconoscimento è assoggettato a precise preclusioni probatorie, nei termini oggi sanciti dagli articoli 167 cpc e 171 ter cpc.
Operata siffatta premessa, aggiunte la Corte di legittimità la necessità di un disconoscimento circostanziato, non passibile di enuclearsi in un mero rilievo di manchevolezza probatoria: la parte contro cui è prodotta la riproduzione deve nel dettaglio disconoscere la conversazione, sostenendo non essere mai avvenuta, o comunque la difformità rispetto alla realtà fattuale.
Tale approccio da parte del soggetto contro cui è prodotto il nastro, seppure tempestivo e circostanziato, non impedisce a priori la produzione di effetti giuridici della riproduzione magnetica; a differenza della fattispecie del disconoscimento, disciplinata dall’art. 215 cpc, il diniego ex art. 2712 cc non impedisce comunque al giudice di attingere il suddetto mezzo, e dunque di ritenere fondata la endemica circostanza, tramite ulteriori mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni.
Operata siffatta premessa, per la Corte di Legittimità sussiste una piena equipollenza di effetti processuali tra la riproduzione magnetica e la trascrizione della conversazione; in entrambi i casi la parte contro cui è prodotta ha l’espresso onere di contestarne il contenuto, nelle forme circostanziate e nei termini processuali sopra ricordati. Ove ciò non avvenga, anche la trascrizione su file di word delle conversazioni intercorse tra il marito e l’amante spiegano piena efficacia probatoria, senza alcuna possibilità di censurare la mancanza del nastro volto a comprovare la veridicità della trascrizione.
In via riepilogativa, la prova dell’infedeltà, ove affidata alle conversazioni chat tra il coniuge e l’amante, può alternativamente essere dimostrata:
a) tramite gli screenshot, ovvero con la cattura dello schermo di uno smartphone;
b) tramite trascrizione delle conversazioni su un file di word, e ciò pure senza produrre alcun avallo magnetico o informatico.
In entrambi i casi la parte contro cui è prodotto il mezzo di prova ha l’onere di eccepire la falsità del documento (avviando un giudizio incidentale di mendacia, nell’ambito del giudizio civile), ovvero dovrà tempestivamente procedere di disconoscimento dello strumento probatorio ex art. 2712 cc, ferma comunque in tale ultima evenienza la possibilità per il giudice di ritenere fondata la circostanza, tramite ulteriori elementi di prova, anche solo a carattere indiziario (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Ordinanza 5 Febbraio 2026, N° 2409).

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