tasso mutuo variabile consumatore

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è chiamata a rispondere sulla compatibilità in un paese membro dei contratti bancari, caratterizzati dall’utilizzo di un indice di riferimento WIBOR 6M, già ritenuto critico, ai sensi dell’art. 20 del regolamento 2016/2011, e dunque potenzialmente abusivo e contrario ai principi dell’Unione, specie per quanto sancito dalla Direttiva comunitaria 93/13.

La risposta resa dal giudice sovranazionale, rispetto ai quesiti formulati dal giudice del rinvio, si sostanzia in una interpretazione non pedante e letterale della disciplina invocata, destinata così a sancire la compatibilità della disciplina nazionale rispetto alle regole vigenti nell’area comunitaria.

In dettaglio, il contenzioso sovranazionale prende origine da una controversia tra un consumatore ed una banca polacca (PKO BP S.A.), in merito, da un lato, all’inopponibilità o alla nullità della clausola di un contratto di mutuo ipotecario relativa alla determinazione del tasso di interesse variabile e, dall’altro, al rimborso di una parte delle somme pagate da tale consumatore a detta banca in esecuzione di detto contratto.

Come notorio, la Direttiva 93/13, annovera:

a) l’articolo 1, paragrafo 2, secondo cui «Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

b) l’articolo 3, paragrafo 1, a tenore del quale “Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

c) l’articolo 4, paragrafo 2, dal seguente tenore: «La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

d) l’articolo 6, paragrafo 1, che così recita: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

La direttiva 2004/17, a sua volta sancisce la possibilità di introdurre, da parte degli stati membri, una disciplina più stringente, in favore dei consumatori, ed altresì l’art. 17, riguardo al calcolo del TAEG, stabilisce come: «Se il contratto di credito consente variazioni del tasso debitore, gli Stati membri fanno sì che il consumatore sia informato almeno tramite il PIES delle possibili conseguenze delle variazioni sugli importi da pagare e sul TAEG. A tal fine forniscono al consumatore un ulteriore TAEG che illustra i possibili rischi legati a un aumento significativo del tasso debitore. Se il tasso debitore non è assoggettato a massimali, tale informazione è corredata di un’avvertenza che sottolinea la possibilità che il costo totale del credito al consumatore, indicato dal TAEG, subisca variazioni. (…)».

L’allegato II di tale direttiva è intitolato «Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES)», e contempla un sistema di informazioni unitario, di modo da far comprendere al consumatore gli effetti del possibile mutamento dei tassi, ed al riguardo, la sezione 4, così prevede: “Il tasso debitore è indicato in valore percentuale. Se il tasso debitore è variabile e si basa su un tasso di riferimento, il creditore può indicare il tasso debitore riportando un tasso di riferimento e un valore percentuale del margine a suo favore. Il creditore indica comunque il valore del tasso di riferimento valido nel giorno di rilascio del PIES.

Se il tasso debitore è variabile sono riportate tra l’altro le informazioni seguenti: a) le ipotesi sulle quali è stato calcolato il TAEG; b) se del caso, i limiti massimi e minimi applicabili; e c) un’avvertenza da cui risulti che la variabilità potrebbe incidere sul livello effettivo del TAEG. Onde richiamare l’attenzione del consumatore il carattere tipografico usato per l’avvertenza è più grande e risalta all’interno del PIES. L’avvertenza è corredata di un esempio illustrativo sul TAEG. (…) Se non si applica un limite massimo l’esempio illustrerà il TAEG al tasso debitore massimo almeno per gli ultimi vent’anni o, qualora si disponga di dati sottostanti al calcolo del tasso debitore per meno di vent’anni, per il periodo più lungo in cui questi dati sono disponibili, in base al valore più elevato di tassi di riferimento esterni usati nel calcolo del tasso debitore, se applicabile (…)».

Il Regolamento 2016/1011 disciplina l’accuratezza e la integrità degli indici di riferimento (benchmarks), nel proposito di assicurare l’integrità degli indici di riferimento degli strumenti finanziari, onde evitare possibili manipolazioni del mercato, peraltro registratesi nel coso degli anni.

In questa prospettiva si prevede come, gli indici di riferimento debbono attenersi ai seguenti requisiti relativi ai dati, e pertanto debbono essere:

a)  idonei a rappresentare accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che l’indice di riferimento intende misurare

b) verificabili;

L’art. 20 del citato Regolamento, intitolato «Requisiti di governance e controllo applicati ai contributori sottoposti a vigilanza», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1.      I seguenti requisiti di governance e controllo si applicano ai contributori sottoposti a vigilanza:

a)      il contributore sottoposto a vigilanza assicura che la fornitura dei dati per gli indici di riferimento non subisca gli effetti di conflitti di interesse potenziali o esistenti e che, laddove si richieda discrezionalità, questa sia esercitata in maniera indipendente e leale sulla base di informazioni pertinenti, conformemente al codice di condotta di cui all’articolo 15;

b)      il contributore sottoposto a vigilanza si dota di un sistema dei controlli che assicura l’integrità, l’accuratezza e l’affidabilità dei dati nonché la loro fornitura conformemente al presente regolamento e al codice di condotta di cui all’articolo 15.

2.      I contributori sottoposti a vigilanza si dotano di sistemi e controlli efficaci per garantire l’integrità e l’affidabilità di tutti i dati di cui è effettuata la contribuzione all’amministratore…

In disparte la disciplina sopra richiamata, la controversia sorge perché l’allegato al regolamento di esecuzione UE 2016/1368, come modificato dal regolamento 2019/482, conteneva, all’epoca dei fatti all’origine della controversia principale, un elenco degli indici di riferimento critici che menzionava, al suo numero 5, l’indice di riferimento «Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR)», il cui amministratore è la GPW Benchmark S.A. e la cui ubicazione è a Varsavia (Polonia).

La normativa della Polonia del 23 Marzo 2017, nel disciplinare il credito ipotecario, stabiliva all’art. 11 come:

«1.      Prima della conclusione del contratto di mutuo ipotecario, il creditore, l’intermediario del credito ipotecario e l’agente sono tenuti a fornire al consumatore, su un supporto durevole, le informazioni personalizzate necessarie per consentirgli di confrontare i mutui ipotecari disponibili sul mercato, di valutare le conseguenze della sottoscrizione di tali mutui e di prendere una decisione informata in merito alla conclusione di tale contratto.

2.   “Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite dal creditore, dall’intermediario del credito ipotecario e dall’agente sul modulo di informazione riguardante il mutuo ipotecario, il cui modello figura all’allegato 1 della legge».

Operata l’inquadramento del diritto dell’unione e della disciplina nazionale, lamenta il consumatore, dinanzi al giudice interno, non avere avuto dalla banca, al momento di contrarre un mutuo a tasso variabile, avente quale indice di riferimento il WIBOR  6M, una informazione adeguata circa gli effetti del mutamento del tasso di interessi. Chiede pertanto dichiararsi la abusività della clausola, considerato oltremodo il fatto di essere il suddetto indice di riferimento considerato come critico, ai sensi dell’art. 20, paragrafo 1, regolamento 2016/2011.

Il Giudice del rinvio, nel corso della controversia, si interroga sulla osservanza del requisito della trasparenza, e se non sussista in capo alla banca un obbligo di fornire al consumatore un quadro più completo, che consenta a quest’ultimo di formarsi una idea riguardo alla evoluzione futura dell’indice di riferimento, e dunque degli obblighi che ne deriveranno per il consumatore sul piano economico. Ciò al fine di consentire oltremodo al consumatore se contrarre un mutuo a tasso variabile mediante parametro Wibor 6M, oppure adottare un altro parametro.

In tale contesto, il Giudice nazionale ha formulato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 1, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che consente di esaminare le clausole contrattuali riguardanti un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR;

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 4, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che consente di esaminare [il carattere abusivo delle] clausole contrattuali riguardanti un tasso di interesse variabile basato sul [WIBOR];

3)      In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione, se l’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che le clausole contrattuali relative a un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR possano essere considerate in contrasto con il requisito della buona fede e provocare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti a danno del consumatore, a causa dell’inadeguata informazione al consumatore in merito al rischio derivante da un tasso di interesse variabile, tra cui, in particolare, l’omessa indicazione delle modalità di determinazione dell’indice di riferimento su cui si basa il tasso di interesse variabile e delle incertezze associate alla sua mancanza di trasparenza, nonché la ripartizione non uniforme di tale rischio tra le parti del contratto;

4)      In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, seconda frase, e con l’articolo 2 della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una clausola contrattuale relativa a un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR venga ritenuta abusiva, il contratto possa continuare a sussistere con un tasso di interesse sul capitale del mutuo basato sulla seconda componente di fissazione dell’importo degli interessi contenuta nel contratto, ossia il margine fisso della banca, il che comporterebbe una modifica del tasso di interesse sul mutuo da variabile a fisso».

La Corte di Giustizia da una risposta ai quesiti aderente alla lettura sollecitata dalla difesa della banca e pertanto, riguardo alla prima questione, dichiara che occorre rispondere alla prima questione nel senso che, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non rientra nell’eccezione in esso prevista una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che preveda un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, e un margine fisso, qualora le disposizioni legislative o regolamentari applicabili a una tale clausola si limitino a stabilire un quadro generale per la fissazione del tasso di interesse di tali contratti, lasciando nel contempo al professionista la possibilità di determinare l’indice di riferimento contrattuale o il margine fisso che può essere aggiunto al valore di tale indice.

La seconda questione, costituente il fulcro del contendere, conosce una risposta contraria all’approccio del consumatore, e pertanto l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, qualora un contratto di mutuo ipotecario relativo a un bene immobile residenziale contenga una clausola che prevede un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, il requisito di trasparenza derivante da tale disposizione non impone al creditore determinati obblighi di informazione specifici per quanto riguarda la metodologia di tale indice. Il fatto che il creditore abbia rispettato, in relazione a una tale clausola, tutti gli obblighi di informazione ad esso imposti dalla direttiva 2014/17, e, nel caso in cui abbia fornito informazioni supplementari, che si sia astenuto dal fornire indicazioni che diano un’immagine distorta di tale indice, è idoneo a stabilire che tale creditore ha soddisfatto detto requisito di trasparenza in relazione a tale clausola.

A quel punto anche la risposta al terzo quesito conosce pari epilogo, e pertanto l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, qualora una clausola di un contratto di mutuo ipotecario preveda un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, da un lato, l’assenza di informazioni al consumatore riguardo ad alcune specificità dell’indice di riferimento contrattuale, in particolare il fatto che la metodologia di quest’ultimo preveda l’utilizzo di dati sottostanti che non corrispondono necessariamente a operazioni effettive e il fatto che il creditore sia una delle banche che contribuiscono alla determinazione di tale indice, e, dall’altro, queste stesse specificità, non sono tali da conferire a detta clausola un carattere abusivo, purché detto indice potesse essere considerato conforme a tale regolamento al momento della conclusione del contratto.

Nessuna risposta è stata resa riguardo al quarto quesito, per il fatto che, vista la risposta al terzo quesito, il giudice del rinvio ha indicato di non voler controllare la valutazione dell’autorità nazionale competente secondo cui l’indice di riferimento WIBOR era conforme al regolamento 2016/1011 (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione Terza, sentenza 12 Febbraio 2016, Causa C-471/24)  

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Roma Napoli Cosenza

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