La Corte di Cassazione torna sulla complessa tematica della nullità della donazione richiesta dal disponente, sul presupposto che lo stesso sia incorso in un errore al momento di sottoscrivere l’atto di liberalità.
Come notorio, l’errore commesso al momento di sottoscrivere una donazione (costituita nel nostro ordinamento sempre tramite atto pubblico, nelle forme del contratto e non già del rogito unilaterale, per come sancito dall’art. 769 cc) può consentire il successivo annullamento, ma ciò soltanto nelle ipotesi in cui il motivo di errore sia stato determinante al fine di procedere alla liberalità in favore di un terzo.
La specifica fattispecie è regolata dall’art. 787 del codice civile, il quale contempla nel perimetro dell’errore indifferentemente le circostanze di fatto o di diritto, ma ciò solo se l’errore abbia la suddetta preponderanza nella determinazione del donante.
Si tratta, come notorio, di una disposizione codicistica simmetrica a quanto previsto dall’art. 624 cc in tema di testamento, la quale si connota per un distinguo previo: nel mentre la causa del contratto di donazione è sempre irrilevante ai fini della eventuale e posteriore domanda di nullità da parte del donante, il motivo di contro assume solutorio rilievo, perché idoneo a legittimare la chiesta rimozione di effetti, a tutto svantaggio del donatario.
La giurisprudenza ad oggi ha elaborato un articolato decalogo, che subordina la possibilità di addivenire all’annullamento del contratto di donazione ove sussista una triplice premessa:
– che l’atto di liberalità sia stato determinato da circostanze rivelatesi in un secondo momento erronee;
– che le suddette circostanze fallaci costituiscano l’unico fattore che ha impulsato il donante alla sottoscrizione dell’atto pubblico di liberalità;
– che tale motivo in punto di fatto risulti nel corpo del rogito di donazione, senza al riguardo necessità di formule sacramentali, essendo bastevole comunque la possibilità che il motivo sia desumibile dalla lettura del contratto.
In tale contesto si inserisce la vicenda contenziosa scrutinata dalla Corte di Legittimità, dopo una doppia pronuncia di merito conforme.
Nello specifico, il donante ha convenuto in giudizio le proprie figlie, al fine di sentire dichiarare, in uno al disconoscimento di paternità della prole, la nullità dell’atto di donazione operato in favore di una figlia, adducendo al riguardo avere disposto a titolo gratuito del bene, sul mero presupposto che la donataria fosse sua figlia, circostanza rivelatasi di contro amaramente fallace.
Sul piano storico, allegava l’originario attore essere nate dal rapporto di coniugio con persona poi defunta tre figlie; il matrimonio ha tuttavia generato profondi dubbi sulla paternità del donante, poi confermate da soggetti terzi. Da qui la domanda di disconoscimento di paternità (disciplinata dall’articolo 243 bis del codice civile), in uno alla chiesta annullabilità della donazione ex art. 787 cc, quest’ultima diretta contro la sola figlia beneficiaria.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda di disconoscimento di paternità, nel mentre respingeva la chiesta nullità dell’atto di liberalità, sul presupposto di un difetto di prova circa le premesse obiettive disciplinate dall’art. 787 cc.
La sentenza di prime cure veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello, ed a quel punto il donante decideva adire i giudici di legittimità, al fine di lamentare l’errore esegetico commesso in entrambe le fasi di merito, nella misura in cui non hanno colto essere il rapporto di filiazione, poi smentito nella sede giurisdizionale, unica premessa sottesa alla liberalità oggetto di lite.
La Corte di Legittimità respinge il ricorso del donante, confermando le premesse cui è sottesa la possibilità per la parte di richiedere l’annullamento della donazione.
Premessa dapprima il canone informatore che rimette al giudice di merito il distinguo tra motivo della donazione ex art. 787 cc ed onere modale ex art. 793 cc -giustapposizione passibile di scrutinio in sede di legittimità solo a fronte di motivazione palesemente illogica-, evidenzia la Suprema Corte come, nel caso di specie, il dato inerente la filiazione sia stato sì citato, ma non ha mai costituito, nel corpo dell’atto di liberalità, il fattore preponderante che ha indotto l’apparente genitore a disporre del bene in favore della figlia.
Tale premessa, di per sé dirimente, trova ulteriore avallo anche nella complessiva disamina delle premesse fattuali, che non consentono addivenire ad una delibazione di preminenza del rapporto di filiazione quale motivo volto a spingere il donante alla liberalità immobiliare.
Più in particolare, è lo stesso donante a riferire come, al momento della donazione, era già assalito da dubbi circa la paternità solo apparente (che i successivi approfondimenti hanno solo confermato, e non fatto affiorare), ed al contempo la circostanze che, in sede di stipula, il donante risultava padre di tre figlie, e ciò nonostante ha incentrato il proprio interesse ad alienare l’immobile nei confronti di una sola figlia.
Il coacervo di fattori induce pertanto a ritenere che non affiori nel corpo negoziale una affermazione, chiara ed al contempo totalitaria, che abbia spinto il padre apparente a donare il bene sulla premesse del rapporto di filiazione; le premesse addotte dall’attore, poi ricorrente nella sede di legittimità, esulano dal perimetro obiettivo delineato dall’art. 787 cc, ed il ricorso deve pertanto essere rigettato (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, Ordinanza 22 Gennaio 2026, N° 1682).

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