Quali sono le implicazioni proprie di una domanda di usucapione promossa contro un fratello, un familiare, un cugino o parente prossimo?
I rapporti di parentela possono rendere più difficoltosa la dimostrazione di avvenuto acquisto della proprietà di un bene per il tramite dell’usucapione?
Come notorio, non esiste una regola specifica nel codice civile italiano, il quale tuttavia contempla un principio da sempre attinto al fine di vagliare il possibile acquisto per usucapione tra persone legati da vincoli di parentela. Nell’ambito della disciplina del possesso, il codice civile, all’art. 1144 cc, enuclea i c.d. atti di tolleranza da parte del proprietario, ostativi alla possibile insorgenza di un diritto di possesso, e dunque dei relativi effetti giuridici, il principale dei quali è appunto l’usucapione, generata dal possesso vantato dal titolare per un periodo superiore ai venti anni (c.d. possesso ultraventennale a scienza del proprietario).
Il legame di parentela presenta effetti peculiari, perché viene collocato in un possibile contesto di tolleranza del familiare proprietario, in detti termini tale da rendere ben più difficoltosa la dimostrazione del possesso in capo a colui che materialmente detiene l’immobile.
Lo stretto nesso osmotico tra la parentela e la tolleranza, nell’esercizio del possesso, crea senza dubbio alcuno una più articolata premessa per la possibile insorgenza di un possesso utile ai fini dell’usucapione (in particolare, se e da quando si è appunto registrata una inversione fattuale, a seguito della quale è stato dismesso ogni limite parentale, ed ha dunque iniziato un possesso utile ai fini dell’usucapione?).
Da qui la estrema complessità del tema, che deve contemperare la naturale tendenza a ricondurre nel perimetro della c.d. “tolleranza improduttiva di effetti giuridici” la parentela, per quanto molto spesso il legame di sangue sia solo formale, o del tutto fattore di acredine, in detti termini inidoneo ad ostacolare l’acquisto per usucapione.
Non sono infrequenti i giudizi di usucapione tra parenti, ed in questi casi il giudice deve sempre chiedersi come e quando è finita di fatto la parentela, e dunque è iniziato il decorso del termine di usucapione.
Una risposta analitica alla tematica suddetta arriva da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, emessa all’esito di una controversia di natura ereditaria, al cui interno si incardinava una domanda di acquisto della proprietà di due beni immobili per il tramite dell’usucapione.
Nello specifico, la vicenda ha origine quando due soggetti decidevano di convenire in giudizio, dinanzi il tribunale di prime cure competente, il loro fratello e la loro madre. La ragione dell’azione la si rinveniva nella condotta del convenuto poiché, poco prima della morte del padre, decideva ritirare da un conto cointestato con questi, ma sostentato solo dal padre, una somma ingente di denaro; prelievi di conto a quel punto da conferire nella massa ereditaria.
Altresì, ribadivano come la concessione in godimento esclusivo di un immobile alla madre costituisse una donazione indiretta. Premesso ciò, gli attori chiedevano venisse effettuata la divisione del compendio ereditario, con condanna al fratello ai conferimenti dovuti.
In risposta a ciò, il fratello decideva di costituirsi contestando il preteso riparto ereditario, spiegando al contempo domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per usucapione di due beni immobili.
In entrambi i gradi del giudizio, i giudici del merito respingevano la domanda di usucapione del fratello convenuto, oltreché confermavano le doglianze delle parti attrici.
Ciò, spingeva il fratello ad adire i Giudici di Legittimità avverso la sentenza della Corte d’Appello, sulla base di una serie di motivi volti a sostenere l’illogicità della statuizione del giudice di merito. E tra questi motivi, rientrava anche l’opposizione al rigetto della domanda di acquisto della proprietà per usucapione. Nello specifico, infatti, il ricorrente contestava la decisione della Corte d’Appello, nella misura in cui aveva ritenuto non assolto l’onere della prova in ordine all’animus possidendi, poiché il godimento sarebbe stato l’esito di una mera tolleranza da parte dei genitori; al tempo stesso, però, questi non aveva minimamente tenuto in conto del lungo tempo di utilizzo del bene, delle modifiche e della ristrutturazione degli immobili, l’averlo adibito ad uso proprio del ricorrente e della propria famiglia e all’esercizio della propria attività lavorativa. Elementi, questi, dai quali era possibile dedurre il possesso ai fini dell’usucapione.
La Suprema Corte, valutate le questioni ad essa sottoposte, conferma la statuizione dei giudici di merito, rigettando così la domanda di acquisto della proprietà per usucapione.
Su quest’ultimo punto, la Cassazione ritiene infondato il motivo promosso dal ricorrente, confermando come, la Corte d’Appello avesse chiarito, con motivazione del tutto adeguata, non essere stati accertati atti di interversione del possesso, tali da avallare l’avvenuta usucapione. Tutto ciò, era dovuto proprio dallo stretto legame di parentela con il titolare dal quale discendeva la presunzione secondo cui i beni fossero stati concessi in godimento e perciò a mero titolo di detenzione. In altre parole, dal rapporto di parentela discenderebbe, in via presuntiva, una situazione tolleranza sulla base della quale, anche in presenza di un uso continuato e di modificazioni dei beni, comunque è legittimo dedurre una mera detenzione, e non un vero e proprio possesso per usucapione.
In conclusione, la Cassazione pretende sussiste una prova molto stringente e rigida circa la sussistenza dell’usucapione, nei plurimi profili obiettivi analizzati, e ciò anche al fine di evitare una sorta di facilità nell’utilizzo. Proprio al fine di preservare tali premesse di lettura, la presunzione discendente dal rapporto di parentela risulta essere pienamente idonea a garantire tale obiettivo. In sostanza, al verificarsi di tali ipotesi, non basta l’utilizzo prolungato e pacifico di un bene; occorre, invece, un elemento ulteriore, dal quale poter desumere la totale obliterazione del vincolo familiare, e pertanto l’avvenuta interversione del possesso posta alla base dell’istituto dell’usucapione (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, Ordinanza 31126 de 28 Novembre 2025).

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