Revocatoria accordo separazione

Se ed in che misura può essere revocato, oppure dichiarato invalido perché simulato, l’accordo di separazione, con cui i coniugi effettuano un trasferimento immobiliare tra loro oppure in favore dei figli?

La Corte di Cassazione interviene nuovamente su un tema assai dibattuto, per analizzare lo specifico ed essenziale aspetto del riparto probatorio, dando una risposta favorevole in favore dei coniugi.

La vicenda giunta nella sede di legittimità conosce quale prima tappa la concessione di una garanzia fideiussoria omnibus prestata da un soggetto fisico in favore di istituto di credito, a garanzia di ogni debito contratto da una società correntista, sino alla soglia prestabilita nel corpo negoziale.

La società si è resa inadempiente verso la banca, nel mentre il fideiussore omnibus ha donato la metà di un immobile alla moglie, nell’ambito di un accordo di separazione intercorso con la coniuge, e poi ha successivamente costituito, con separato atto, un fondo patrimoniale.

La banca ha esperito cumulativamente l’azione revocatoria ex art. 2901 cc e l’azione di simulazione ex art. 1414 cc, chiedendo così invalidare tanto il trasferimento operato in sede di separazione, quanto la costituzione del fondo patrimoniale, asserendo trattarsi di atti in frode alle ragioni creditorie, recanti data anteriore rispetto agli specifici atti dispositivi.

Il Tribunale di primo grado ha respinto la domanda della banca riguardo alla chiesta revocatoria, sul presupposto di una effettiva separazione coniugale; di contro, ha ritenuto simulato l’accordo tra coniugi.

La sentenza di primo grado veniva appellata dall’istituto di credito, e questa volta il giudice di secondo grado ribaltava il primo verdetto, dichiarando altresì inefficace l’atto di attribuzione del bene operato in sede di separazione, sul presupposto che vi fosse, da parte della coniuge donataria, consapevolezza di arrecare nocumento alle ragioni creditorie.

Insorgono da ultimo gli originari convenuti, dinanzi alla corte di legittimità, mediante impugnativa affidata a cinque separati motivi, volti a contestare, sotto plurimi ambiti, l’affiorata consapevolezza del pregiudizio in capo alla donataria (c.d. scientia damni), la effettiva vicenda familiare, ed altresì la capienza del patrimonio residuo del disponente, comunque idoneo ad onorare il debito contratto dalla società garantita.

La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato, evidenziando come il convincimento dispensato dai giudici di appello non abbia valicato la mera petizione di principio.

Il motivo articolato dal ricorrente si parte da tale premessa: “L’atto di trasferimento della quota di comproprietà dell’immobile di via Lodi, ai sensi dell’art. 2901 cc è irrevocabile poiché compiuto in adempimento di un’obbligazione, essendo la stipula esecuzione doverosa di un pactum de contraendo validamente posto in essere, cui il debitore non potrebbe unilateralmente sottrarsi, tale intendendosi non solo l’accordo di separazione omologato del 2014”

Tale premessa viene ritenuta in parte qua fondata, sul presupposto che, lo scrutinio indiziario della scientia damni, operato ai sensi dell’art. 2929 cc, non possa prescindere da un simile aspetto, relegato ad una motivazione apparente, nella inosservanza dell’art. 2901 cc, comma terzo.

Una volta emersa la effettività della separazione, risulta per la Corte nomofilattica altrettanto precario il responso circa la simulazione dell’atto.

Viene ritenuto pure fondato l’ulteriore profilo concernente la asserita capienza del patrimonio residuo in capo al disponente.

La Corte rammenta sul punto il risalente principio informatore, a tenore del quale, in tema di azione revocatoria ordinaria, l’accertamento dell'”eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.

Il creditore che dispone di una garanzia di molto superiore al proprio credito, e ciò nonostante agisca per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cc di un atto dispositivo, è gravato dall’espresso onere di dimostrare come, l’escussione della garanzia è destinata a rimanere infruttuosa, tale da rendere necessario avviare l’azione revocatoria a presidio del proprio credito.

La revocatoria si diparte e si giustifica per un pregiudizio del creditore, e tale nocumento va accertato tenendo conto del fatto che costui dispone di una garanzia reale che può consentire soddisfazione del credito.

Ove il creditore vanti una garanzia di gran lunga superiore all’ammontare del credito, il suddetto vulnus viene meno, e pertanto l’esperimento della domanda revocatoria non appare legittima,. perché di contro perderebbe ogni carattere di concretezza.

Evidenzia sul punto la Corte di legittimità il perfetto equilibrio dello specifico aspetto da punto di vista probatorio, che ammette il ricorso alle presunzioni ex art. 2729 cc.

Spetta al creditore dimostrare la incapienza del patrimonio residuo, ed altrettanto dovrà fare la parte revocata, dimostrando la piena capienza dei beni ulteriori.

E’ pertanto illogica e meritevole di annullamento la sentenza che sul punto si limiti a ritenere fondato il requisito del nocumento in capo al creditore, relegando l’azione revocatoria a mero automatismo correlato alla liberalità di un atto dispositivo.

Una volta assolta la prova da parte del debitore in revocatoria, oppure dall’istituto di credito in termini del tutto contrario, graverà sul giudice di merito uno scrutinio concreto e non apparente (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Ordinanza 24 Novembre 2025 N. 30788).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Roma Cosenza Napoli

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