Trascrizione matrimonio estero LGBT

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea boccia il rifiuto degli stati membri di trascrivere il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in altro paese comunitario, facendo così cadere gli ultimi baluardi normativi volti ad ostacolare la parificazione tra sessi riguardo alle unioni civili [nell’anno in corso, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è permesso in 39 Paesi del mondo: Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Danimarca[4], Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia[5], Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia[6], Nuova Zelanda, Portogallo, Regno Unito[7], Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America[8], Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Uruguay e Regno dei Paesi Bassi (escluso Sint Maarten). In altri Paesi, quali Italia, Bolivia, Cipro, Croazia, Lettonia, Monaco, Montenegro, Repubblica Ceca, San Marino e Ungheria esiste per le coppie omosessuali la facoltà di accedere alle unioni civili, inclusa o no la possibilità di adottare il figlio del partner (stepchild adoption).

La vicenda prende piede da un Tribunale Polacco, cui si erano rivolti due cittadini naturalizzati tedeschi; questi ultimi, durante una lunga parentesi di residenza in Germania, hanno contratto matrimonio (uno dei due coniugi ha acquisito il cognome del proprio partner), salvo da ultimo decidere di tornare in Polonia. Una volta ristabilizzati in Polonia, i due coniugi hanno chiesto trascrivere il matrimonio presso i registri dello stato civile, salvo vedersi opporre un rifiuto, sul presupposto che il diritto civile polacco, e prima ancora la costituzione (articoli 18 e 47) non contempla il matrimonio omosessuale.

Nello specifico, veniva pure addotta una difficoltà di carattere tecnico, posto che i registri dello stato civile prevedono riguardo alla trascrizione la necessità di indicare, nelle apposite caselle del registro, l’uomo e la donna coniugati, e pertanto il matrimonio tra due persone dello stesso sesso conosce questo ulteriore ostacolo burocratico.

I coniugi hanno deciso di adire il Tribunale Amministrativo, e dopo un primo verdetto negativo, la Corte Suprema Amministrativa della Polonia; l’Organo di seconda istanza ha deciso di investire il Tribunale dell’Unione, al fine di valutare la compatibilità della normativa interna  [L’articolo 1, paragrafo 1 della ustawa – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (legge relativa al codice della famiglia e della tutela), del 25 febbraio 1964, così recita: “Il matrimonio si contrae quando un uomo e una donna, contemporaneamente presenti, dichiarano davanti al capo dell’ufficio di stato civile di unirsi nel vincolo del matrimonio”] con la disciplina sovranazionale, caratterizzata sul punto da tre diverse disposizioni, che così recitano:

– articolo 7 della Carta, intitolato «Rispetto della vita privata e della vita familiare», secondo cui “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”;

– articolo 9 della Carta, intitolato «Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia», che stabilisce “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”.

– articolo 21 della Carta, intitolato «Non discriminazione», per il quale “E’ vietata qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sull’orientamento sessuale”.

Il giudice del rinvio prende in considerazione due ipotesi per la soluzione della controversia principale, dichiarando da subito optare per la prima.

Da un lato, ritiene che potrebbe essere giustificato interpretare l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE nel senso che un rifiuto di trascrizione, simile a quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce una violazione da parte dello Stato membro interessato del diritto dei cittadini dell’Unione di condurre una vita familiare in quanto persone coniugate, il cui atto di matrimonio è iscritto nei registri dello stato civile di un altro Stato membro, nonché il segno di una discriminazione fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale. Ne conseguirebbe che detto rifiuto impedirebbe a tali persone di esercitare pienamente il loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente in tale Stato membro.

Dall’altro lato, le due disposizioni in parola potrebbero essere interpretate nel senso che non ostano a un rifiuto di trascrizione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto tale rifiuto non priverebbe i cittadini dell’Unione del loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente nello Stato membro che ha rifiutato una siffatta trascrizione. Nel caso di specie, un documento pubblico di stato civile straniero rilasciato in un altro Stato membro, ivi compreso un documento attestante un matrimonio, avrebbe lo stesso valore probatorio dei documenti pubblici rilasciati dalle autorità polacche. L’utilizzo di un siffatto documento pubblico redatto in un altro Stato membro non sarebbe soggetto ad alcun’altra restrizione se non quella che impone di tradurlo nella lingua nazionale.

Il giudizio interno è stato così sospeso, ed il giudice del rinvio, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 7 e con l’articolo 21, paragrafo 1, della [Carta] nonché con l’articolo 2, punto 2, della direttiva [2004/38], debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che le autorità competenti dello Stato membro di cui ha la cittadinanza un cittadino dell’Unione che ha contratto matrimonio con un altro cittadino dell’Unione (con una persona dello stesso sesso) in uno Stato membro, conformemente alla normativa di quest’ultimo, possano rifiutarsi di riconoscere e di trascrivere nel registro nazionale dello stato civile tale atto di matrimonio, impedendo alle suddette persone di soggiornare nello Stato in questione con lo stato civile acquisito e con lo stesso cognome, per il motivo che il diritto dello Stato ospitante non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso».

Rileva il Tribunale dell’Unione come, allo stato attuale del diritto dell’Unione, le norme relative al matrimonio rientrano nella competenza degli Stati membri e il diritto dell’Unione non può pregiudicare tale competenza. Tali Stati membri sono quindi liberi di prevedere o meno, nel loro diritto nazionale, il matrimonio per persone dello stesso sesso (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2018, Coman e a., C 673/16, EU:C:2018:385, punto 37, nonché del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», C 490/20, EU:C:2021:1008, punto 52).

Ciò nonostante, nell’esercizio di tale competenza, ciascuno Stato membro deve rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, riconoscendo, a tal fine, lo status delle persone stabilito in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest’ultimo (sentenze del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», C 490/20, EU:C:2021:1008, punto 52, e del 4 ottobre 2024, Mirin, C 4/23, EU:C:2024:845, punto 53).

Il rifiuto, da parte delle autorità di uno Stato membro del quale due cittadini dell’Unione dello stesso sesso hanno la cittadinanza, di riconoscere il matrimonio che i medesimi hanno legalmente contratto in applicazione delle procedure previste a tal fine in un altro Stato membro, nel quale tali cittadini dell’Unione hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare, può ostacolare l’esercizio del diritto sancito dall’articolo 21 TFUE, dal momento che un siffatto rifiuto è tale da generare per i medesimi seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato (v., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2024, Mirin, C 4/23, EU:C:2024:845, punto 55 e giurisprudenza citata).

In particolare, un tale rifiuto impedisce ai suddetti cittadini dell’Unione, che hanno sviluppato o consolidato una vita familiare durante il loro soggiorno nello Stato membro ospitante, vivendovi come persone coniugate, di proseguire tale vita familiare beneficiando di detto status giuridico, certo e opponibile ai terzi, e li costringe a vivere, dopo il loro ritorno nel loro Stato membro d’origine, come persone non coniugate.

Non sussistono pertanto valide ragioni per dare priorità all’Ordinamento interno, in quanto il riconoscimento del matrimonio non lede né l’identità nazionale, e neppure l’ordine pubblico del paese membro.

Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emerge come, la relazione che lega una coppia di persone dello stesso sesso, può rientrare nella nozione di «vita privata» nonché in quella di «vita familiare» al pari della relazione che lega una coppia di persone di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione (sentenza del 5 giugno 2018, Coman e a., C 673/16, EU:C:2018:385, punto 50 nonché giurisprudenza citata).

Ciò posto, il mancato riconoscimento del matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, contratto conformemente al diritto dello Stato membro dove tali cittadini dell’Unione hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare, è contrario ai diritti fondamentali che l’articolo 7 della Carta garantisce alle coppie di persone dello stesso sesso.

La soluzione in un primo momento pure prospettata dal Giudice nazionale non appare idonea ad accordare pari portata dei diritti esercitati mediante trascrizione nel paese membro, in quanto eccessivamente difficoltosa sul piano pratico.

Conclude pertanto la Corte così statuendo:

L’articolo 20 e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, con la motivazione che il diritto di tale Stato membro non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso di detto Stato membro, legalmente contratto durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, né di trascrivere a tal fine l’atto di matrimonio nel registro dello stato civile del primo Stato membro, qualora tale trascrizione sia l’unico mezzo previsto da quest’ultimo che permette un tale riconoscimento (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 25 Novembre 2025, Causa C-713/23).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Roma Napoli Cosenza

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